Comunicazioni ai soci

RC obbligatoria entro il 13 Agosto

DL 138/2011 ART.3 PUNTO 5 LETTERA e – Legge 148/2011
e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

Entro il 13 agosto 2013, ogni libero professionista dovra’ stipulare un’assicurazione di responsabilita’ civile; fra i Soci AIPI, gli interessati saranno quindi periti, ingegneri, geometri, architetti.

Per questa ragione sara’ delegato al buon senso del professionista la personalizzazione della propria polizza: stabilire massimali adeguati, segnalare con precisione i rischi da assicurare, gli scoperti e le franchigie.
Com’e’ noto, il libero professionista e’ tenuto a risarcire i danni derivati a seguito di violazioni dei doveri professionali, errori ed omissioni, identificati in due macro-categorie:
– danni che comportano lesioni a terzi o addirittura la morte
– danni di natura patrimoniale.
In seguito a quanto gia’ in vigore in altri Paesi Europei, questa legge ha quindi il duplice scopo di tutelare il patrimonio del professionista e garantire un risarcimento adeguato ai suoi committenti.
La mutata tecnologia dei processi di produzione dei beni di consumo, l’avvento di prodotti sempre più sofisticati e realizzati non più da un solo fabbricante ma, talvolta, da una serie di partecipanti al processo di produzione e lo sviluppo dei metodi di commercializzazione e di scambi su mercati internazionali, hanno generato un’evidente estensione di responsabilità in capo all’azienda.
Infatti la responsabilità civile dell’imprenditore verso terzi non si esaurisce con il completamento della fase dinamica della produzione di beni e della loro consegna a terzi, ma continua a esistere anche dopo la vendita di tali beni.

I RISCHI DA ASSICURARE
Riassumiamo sommariamente i principali rischi e i danni relativi:

Danni alle opere
• danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette ed a quelle delle quali esse fanno parte, conseguenti a rovina totale o parziale delle stesse;
• spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette; purché dovuti ad errore di progettazione, assistenza, direzione dei lavori o collaudo.

Danni da inquinamento
• danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone conseguenti a inquinamento provocato da errore di progettazione o di direzione e/o da stoccaggio che determini crollo totale o parziale delle opere progettate o dirette o rotture degli impianti ad esse pertinenti.

Cantieri mobili (D.Lgs. 81/2008)
• danni corporali arrecati ai lavoratori dei cantieri temporanei o mobili quale responsabile e/o coordinatore in materia di sicurezza e di salute

Servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 81/2008)
• responsabilità civile derivante dall’espletamento dell’incarico come responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro (ai sensi dell’Art.31 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche) per i danni corporali sofferti dai lavoratori impiegati nei predetti luoghi di lavoro.

Danni da sospensione e/o interruzione di attività
• interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
• derivanti o meno da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti dell’opera, emersi dopo la sua ultimazione, dovuti ad errore di progettazione o difetto di assistenza/direzione dei lavori, che rendano l’opera stessa inutilizzabile, anche parzialmente, per gli scopi ai quali era destinata.

Attività propedeutiche a quelle di progettazione e direzione lavori
• perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai clienti in conseguenza dell’irrogazione di sanzioni amministrative del cui pagamento l’Assicurato non sia obbligato, anche in solido con il cliente, ai sensi delle disposizioni vigenti.